Statuto Movimento Stella Alpina

Art. 1
(Finalità)

1. Movimento politico, autonomista e federalista, la “Stella Alpina” (SA) ha per finalità la tutela e il rafforzamento dell’Autonomia speciale valdostana, nel contesto di uno Stato Italiano unitario e federale, nella prospettiva di una vera Europa dei popoli, nel solco delle sue radici cristiane in cui trovino particolare sostegno le minoranze etnico-linguistiche.

2. Sul piano istituzionale riconosce il valore insostituibile della Costituzione della Repubblica Italiana, dell’ordinamento dell’Unione Europea e dello Statuto speciale della Valle d’Aosta quale atto fondamentale dell’Autonomia regionale.

3. Sul piano culturale, dove si situano i valori storici dell’Autonomia valdostana, riconosce nel bilinguismo un valore per tutta la Comunità, da mantenere e potenziare nei modi più opportuni. Ne rifiuta però ogni strumentalizzazione ed è assolutamente contraria ad ogni tentativo di suddivisione linguistica dei cittadini valdostani. Si impegna a mantenere la montagna viva, in cui la natura difesa e rispettata è comunque funzionale a chi la abita e a chi la lavora.

4. Sul piano sociale ritiene necessario valorizzare la famiglia, cellula fondamentale della società, quale “ambito di formazione di comportamenti solidaristici” e come “unità di servizi primari”. Riconosce e s’impegna a valorizzare il ruolo del terziario sociale e del volontariato.

5. Il Movimento si impegna a promuovere, attraverso azioni positive, l’obiettivo della parità tra i sessi negli organismi collegiali e nelle cariche elettive, in attuazione dell’art. 51 della Costituzione e nel rispetto dei trattati sanciti dall’unione europea che annoverano tra i principi fondamentali la parità tra donne e uomini e orienta l’assegnazione di incarichi, responsabilità e candidature sulla base di criteri ispirati a competenza, impegno, merito e capacità personali.

6. Sul piano economico ritiene che vada potenziata al massimo l’imprenditorialità locale e l’utilizzo di tutte le risorse umane, culturali e finanziarie della Valle d’Aosta, promuovendo una politica regionale di incentivazione, che trasformi l’Amministrazione regionale sempre più in ente programmatore e sempre meno in ente gestore di attività economiche.

7. Nel metodo intende ispirare ogni propria azione al principio di sussidiarietà, riconoscendone sia l’aspetto verticale legato ai compiti delle varie istituzioni, sia quello orizzontale legato alla libera affermazione delle diverse realtà sociali.

8. Gli obiettivi fondamentali, il programma e l’azione per realizzare tali finalità sono stabiliti dal Congresso Regionale e potranno essere conseguiti anche attraverso un patto federativo con altri movimenti locali, nazionali e sovranazionali che abbiano quale scopo il raggiungimento dell’Autonomia dei popoli attraverso il federalismo.

Art. 2
(Simbolo)
Simbolo del Movimento è una stella alpina stilizzata di colore bianco con il cuore giallo, in campo blu, circondata da dodici stelle gialle con in basso una bandiera di colore nero e rosso e la scritta “VALLÉE D’AOSTE” ed in alto la scritta “STELLA ALPINA”.

Art. 3
(Sede)
Il Movimento Stella Alpina ha sede legale e amministrativa nel comune di Aosta (Valle d’Aosta), in via Monte Pasubio, n. 40.

Art. 4
(Adesione)
L’adesione alla “Stella Alpina” avviene con una sottoscrizione di impegno a rispettare i contenuti del presente Statuto.

Art. 5
(Modalità di adesione)
1. Le adesioni si raccolgono annualmente nel corso di incontri sul territorio o presso le sedi del Movimento.

2. Le domande di prima adesione devono essere presentate di norma al Presidente della sezione del Comune di residenza o di domicilio oppure al Presidente del movimento.

3. L’adesione avviene con la sottoscrizione prevista dall’art. 4.

4. L’accettazione è deliberata dalla sezione del comune o dalla segreteria del Movimento ed è perfezionata dal versamento di un contributo libero a partire da una quota minima fissata dalla Segreteria regionale.

5. Ad ogni aderente viene rilasciata copia dell’adesione con l’indicazione dell’ammontare del contributo versato.

6. Di norma, il rinnovo delle adesioni ha inizio il 1° gennaio e termina il 30 aprile di ogni anno.

7. Negli anni in cui è convocato il Congresso regionale, le adesioni possono essere protratte, con decisione del Coordinamento regionale, fino al 15° giorno precedente a quello di convocazione del Congresso.

8. Possono esercitare il diritto all’elettorato attivo e passivo all’interno del Movimento solo coloro che hanno sottoscritto l’adesione ai sensi dei precedenti commi 6 e 7.

Art. 6
(Requisiti)
1. Oltre a quanto previsto dagli articoli precedenti, possono aderire alla “Stella Alpina” coloro che:

a) ne sottoscrivono i principi politico-programmatici;
b) hanno compiuto i 16 anni di età;
c) non sono stati privati dei diritti civili.

2. Non possono aderire alla “Stella Alpina” coloro che sono iscritti ad altri movimenti o partiti politici o che si pongano in contrasto con le norme del presente Statuto.

Art. 7
(Diritti)
Ogni aderente al Movimento ha il diritto:

a) di partecipare all’attività del Movimento e di concorrere alla elezione attiva e passiva dei relativi organi statutari, nel rispetto di quanto stabilito dall’ultimo comma del precedente art. 5;
b) di contribuire liberamente alla determinazione della linea politica e dell’elaborazione programmatica del movimento prendendo parte alle discussioni e deliberazioni degli organi cui è iscritto;
c) di essere candidato alle elezioni politiche ed amministrative, nel rispetto delle norme del presente Statuto e dei deliberati degli organi della “Stella Alpina”;
d) di proporre al Coordinamento le candidature per le elezioni comunali, regionali, politiche ed europee.

Art. 8
(Doveri)
Ogni aderente è tenuto all’osservanza dello Statuto, dei regolamenti e dei deliberati degli organi statutari; deve concorrere alla loro attuazione, a quella del programma e della linea politica.

In particolare è tenuto a:

a) partecipare attivamente assolvendo ai compiti affidatigli e svolgendo azione di presenza politica negli ambienti nei quali vive e opera;
b) astenersi da azioni e da atteggiamenti che possano causare danno alla forza politica;
c) tenere nei confronti degli altri aderenti un comportamento improntato al rispetto della dignità e della personalità di ciascuno;
d) rispettare le norme di convivenza democratica e i diritti delle minoranze;
e) accettare, rispettare e far rispettare le decisioni regolarmente assunte dagli organi del movimento;
f) sottoscrivere, se candidato nelle liste del Movimento “Stella Alpina”, l’impegno a rimanere, in caso di elezione, aderente alla “Stella Alpina” per l’intera durata del mandato; in caso contrario a dimissionare anche dall’incarico ricoperto.
g) versare al Movimento, se eletto nelle liste della Stella Alpina, un contributo sugli emolumenti percepiti in funzione della carica ricoperta.

Art. 9
(Simpatizzanti)
1. Possono partecipare alla vita del Movimento coloro che:

a) ne professano i principi e ne perseguono le finalità;
b) non sono iscritti ad altri movimenti o partiti politici;

2. I simpatizzanti esercitano gli stessi diritti e doveri degli aderenti con l’esclusione dell’elettorato attivo e passivo per gli Organi del Movimento.

Art.10
(Organi)

1. Sono Organi del Movimento della Stella Alpina:

a) Il Congresso regionale;
b) il Presidente del Movimento;
c) il Segretario Politico;
d) il Segretario Amministrativo;
e) il Coordinamento regionale;
f) la Segreteria;
g) la Commissione Regionale dei Garanti.

2. Gli organi del movimento sono eletti con le modalità previste dal presente statuto e dal regolamento congressuale. Essi rimangono in carica da un Congresso all’altro, sulla base della scadenza fissata dal successivo art. 11 e quindi, di norma per tre anni.

Art. 11
(Congresso regionale)
1. Il Congresso regionale è l’organo competente a:

a) definire la linea politica del Movimento;
b) definire gli indirizzi programmatici;
c) eleggere il Presidente del movimento;
d) eleggere il Segretario Politico;
e) eleggere il Segretario amministrativo;
f) eleggere il Coordinamento regionale;
g) approvare o modificare lo Statuto, il simbolo e la denominazione del Movimento.

2. Al Congresso regionale partecipano gli aderenti ed i simpatizzanti della “Stella Alpina”.

3. Il Congresso regionale può essere ordinario o straordinario:

3.1. quello ordinario è convocato di norma, ogni tre anni. In casi eccezionali, motivati con deliberazione assunta con la maggioranza dei componenti del Coordinamento, il Congresso ordinario può essere differito di un anno;

3.2. quello straordinario può essere convocato su richiesta del Coordinamento regionale a maggioranza dei suoi componenti.

Art. 12
(Elezioni degli Organi del Movimento)

1. Le liste congressuali sono composte da un minimo di 35 candidati, capeggiate dai candidati alla carica di Presidente, Segretario Politico e di Segretario Amministrativo che, in ogni caso, risultano eletti nel Coordinamento. Nelle liste devono essere presenti entrambi i generi.

2. Le liste vanno depositate presso la sede regionale della “Stella Alpina” almeno 8 (otto) giorni prima del Congresso regionale e presentate da almeno 30 sottoscrittori aderenti al Movimento, non candidati e non sottoscrittori di alcuna altra lista.

3. L’elezione avviene in votazione segreta. In caso di unica lista l’elezione può avvenire con voto palese.

4. Ogni aderente può esprimere un massimo di 10 preferenze nella lista votata. In caso di unica lista può essere votata l’intera lista.

5. Sono eletti Presidente del Movimento, Segretario Politico e Segretario Amministrativo i candidati la cui lista ottiene la maggioranza dei voti.

6. L’assegnazione dei rappresentanti avviene con metodo proporzionale fra le liste, con garanzia della rappresentanza di genere.

7. Alla lista con più voti vengono, comunque, assegnati almeno 20 rappresentanti, con garanzia della rappresentanza di genere.

8. In caso di parità di preferenze è eletto nel Coordinamento il candidato che precede nell’ordine progressivo della propria lista.

Art. 13
(Il Presidente del Movimento)
1. Il Presidente della Stella Alpina è il garante dello Statuto. Convoca e presiede il Congresso, il Coordinamento ed ogni altra Assemblea ritenuta utile per l’informazione e la partecipazione degli aderenti e simpatizzanti alla vita del Movimento.

2. Il Presidente è membro di diritto del Coordinamento regionale e della Segreteria regionale.

3. In caso di assenza o di impedimento del Segretario Politico, ne svolge le funzioni, avvalendosi dei due vice segretari e assumendo anche la rappresentanza legale.

Art. 14
(Il Segretario Politico)
1. Il Segretario Politico rappresenta legalmente il Movimento della Stella Alpina cura i rapporti con gli organismi politici, sociali ed economici regionali, nazionali e sovranazionali.

2. Convoca e presiede la Segreteria e impartisce le direttive in base ai propri deliberati.

3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne svolge le funzioni.

Art. 15
(Il Segretario Amministrativo e Tesoriere)
1. Il Segretario Amministrativo e Tesoriere cura la gestione amministrativo/contabile del Movimento e, in particolare:

a) cura l’accertamento e la riscossione delle entrate;
b) dispone per la liquidazione ed il pagamento delle spese ordinarie nonché di quelle straordinarie deliberate dalla Segreteria Politica.
c) provvede alla gestione della contabilità, secondo gli indirizzi previsti dalle vigenti disposizione di legge;
d) predispone e firma il bilancio sottoponendolo all’approvazione del Collegio sindacale nonché dei competenti Organi statutari;
e) è il consegnatario del patrimonio del movimento.

2. Nello svolgimento della sua attività, il Segretario Amministrativo riferisce direttamente al Segretario Politico;

3. Il segretario amministrativo può avvalersi della collaborazione di una segreteria organizzativa per preparare, gestire e sorvegliare le attività istituzionali e promozionali del Movimento.

Art. 16
(Il Coordinamento regionale)
1. Il Coordinamento regionale è composto da

a) il Presidente;
b) il Segretario Politico;
c) i due Vice Segretari Politici
d) 35 membri eletti dal Congresso regionale
e) i membri eletti su base territoriale, rappresentati dai Presidenti di Sezione comunale e intercomunale
f) i rappresentanti del Gruppo Giovani e del Gruppo Femminile nel limite del 10% degli iscritti ai gruppi stessi.

2. Partecipano alle riunioni, senza diritto di voto se non eletti nel Coordinamento, i seguenti rappresentanti aderenti al Movimento:

a) i Parlamentari nazionali ed europei;
b) i Consiglieri e gli Assessori regionali;
c) i Sindaci;
d) i Consiglieri e gli Assessori al Comune di Aosta;
e) i membri della Commissione regionale dei Garanti;
f) i rappresentanti delle aree tematiche.

3. Il Coordinamento regionale provvede a:

a) Nominare i due vicesegretari del Movimento, scelti anche tra non appartenenti al coordinamento stesso, di cui uno espressione della minoranza congressuale, ai quali saranno assegnate specifiche deleghe;
b) Eleggere la segreteria regionale;
c) Approvare il Bilancio e il conto consuntivo annuale;
d) Approvare su proposta della Segreteria i regolamenti di organizzazione e di funzionamento;
e) Elaborare e approvare il programma e le candidature per le elezioni regionali, nazionali ed europee. Le candidature possono essere proposte da tutti gli aderenti. Il Coordinamento, sulla base delle proposte ricevute, approva la lista dei candidati, nel rispetto delle garanzie di rappresentanza di genere previste dalle normative vigenti e sulla base della rappresentanza territoriale e dei curricula personali. Non potranno essere approvate le candidature all’elezione del Consiglio Regionale della Valle d’Aosta, dei Consiglieri regionali uscenti che abbiano già espletato tre interi mandati elettorali consecutivi da eletti nelle liste della Stella Alpina.
f) Deliberare la decadenza del Presidente, del Segretario politico e del Segretario amministrativo per intervenute incompatibilità, dimissioni e/o mozione di sfiducia presentata e votata dalla maggioranza dei componenti del Coordinamento regionale.
g) Verificare e determinare eventuali finalità politiche o ideali contrastanti.
h) Nominare i componenti della Commissione dei Garanti.
i) Indire i congressi ordinari e straordinari.
j) Nominare eventuali commissioni per l’esame di specifiche tematiche.
k) Stabilire il ruolo propositivo ed ispettivo sui temi politico-amministrativi.
l) Stabilire modi e mezzi per divulgare e pubblicizzare gli obiettivi e l’attività della “Stella Alpina”.
m) Provvedere su proposta del segretario politico alla eventuale cooptazione, fino ad un massimo di 5 membri nel coordinamento regionale, e fino ad un massimo di tre membri della segreteria regionale.
n) Decidere la cooptazione del segretario amministrativo qualora se ne verifichi la necessità.
o) Provvedere a sostituire, su proposta del segretario politico, gli eventuali membri dimissionari, decaduti e deceduti, sia del Coordinamento che della Segreteria regionale.
p) Trasferire l’indirizzo della sede legale.

Art. 17
(La Segreteria)
1. La Segreteria regionale si compone dei seguenti 23 membri:

a) il Presidente del Movimento;
b) il Segretario Politico;
c) i due Vice Segretari Politici;
d) il Segretario Amministrativo;
e) i Parlamentari nazionali ed europei;
f) il Capogruppo in Consiglio regionale;
g) il Capogruppo al Comune di Aosta;
h) il Rappresentante della Sezione di Aosta;
i) 14 membri nominati dal Coordinamento regionale e scelti al suo interno tra cui un rappresentante del gruppo giovani e un rappresentante dei sindaci, con garanzia della rappresentanza di genere.

2. Di norma, la Segreteria deve riunirsi almeno una volta al mese per:

a) Concretizzare il programma politico e le attività nel rispetto degli indirizzi definiti dal Congresso regionale e dal Coordinamento regionale.
b) Coadiuvare il Segretario Politico nei rapporti con le altre forze politiche;
c) Deliberare, per eccezionali motivi di urgenza, su competenze proprie del Coordinamento regionale che deve ratificare le decisioni entro 15 giorni.
d) Definire gli incarichi di nomina regionale o comunale, sentiti i rispettivi gruppi consiliari;
e) Assumere le misure disciplinari, sulla base delle segnalazioni della commissione dei Garanti;
f) Determinare l’ammontare di eventuali indennità e rimborsi spettanti alle cariche del Movimento per l’esercizio delle loro funzioni, nonché garantire risorse finanziarie alle articolazioni territoriali, sulla base del numero degli iscritti.

Art. 18
(La Commissione Regionale dei Garanti)
1. La Commissione regionale dei Garanti è composta da cinque membri. Tutti i membri della Commissione devono essere iscritti al Movimento e non possono ricoprire altre cariche in seno al Movimento. Tutti i membri devono inoltre possedere i necessari requisiti morali e umani, per poter decidere in modo imparziale e non influenzato.

2. La Commissione regionale dei garanti viene nominata dal Coordinamento regionale mediante votazione. Essa rimane in carica per tre anni ed è rieleggibile. I membri della Commissione eleggono al proprio interno il Presidente e il suo sostituto. La Commissione decide validamente a maggioranza dei suoi membri.

3. La commissione decide definitivamente ed inoppugnabilmente in merito a:

a) controversie sull’interpretazione e osservazione dello Statuto del Movimento e dei regolamenti interni
b) controversie concernenti il comportamento dei mandatari, dei candidati nelle elezioni, dei funzionari, nonché dei fatti     che possono danneggiare il buon nome del Movimento.
c) controversie riguardanti l’assunzione e la permanenza nel Movimento
d) controversie tra gli iscritti se questi investono gli interessi del Movimento

4. La Commissione può deliberare, le seguenti sanzioni:

a) ammonimento e rimprovero interno
b) ammonimento e rimprovero pubblico
c) destituzione dalle funzioni di Movimento
d) annullamento di elezioni interne di Movimento
e) dichiarazione di perdita di diritto di candidatura per la Stella Alpina
f) dichiarazione di decadenza del mandato sulla lista della Stella Alpina
g) esclusione dal Movimento

5. Le sanzioni possono essere deliberate limitate nel tempo oppure durature. Nel caso di sanzioni limitate nel tempo, la Commissione decide la durata delle stesse.

6. Tutte le decisioni della Commissione sono definitive. La Commissione può prendere, nell’ambito delle proprie competenze anche dei provvedimenti interinali.

7. La Commissione, in tutti suoi ambiti di competenza, decide anche sull’avvio di eventuali misure legali.

8. La Commissione agisce solo su istanza scritta. Hanno diritto di istanza tutti gli iscritti e gli organi esecutivi del Movimento.

9. Le istanze indirizzate alla Commissione devono essere presentate alla sede del Movimento Stella Alpina entro un termine di scadenza di 45 giorni dopo il verificarsi del fatto. La Commissione deve prendere la propria decisione entro 60 giorni dalla       data della presentazione dell’istanza. Se si rende necessaria l’assunzione delle prove questo termine, viene prolungato di     altri 60 giorni.

10. Il procedimento innanzi alla Commissione è improntato al rispetto della trasparenza, della imparzialità e alla tutela del contraddittorio e del diritto alla difesa. Le decisioni della Commissione vengono depositate presso la Segreteria del Movimento Stella Alpina che provvederà alla notifica agli interessati e ogni iscritto può prenderne visione.

11. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche.

Art. 19
(Gruppo Giovani)
E’ costituito il Gruppo Giovani della “Stella Alpina” il cui regolamento sarà adottato dall’assemblea del Gruppo Giovani e approvato da parte del Coordinamento regionale.

Art. 20
(Gruppo Femminile)
E’ costituito il Gruppo Femminile della “Stella Alpina” il cui regolamento sarà adottato dall’assemblea del Gruppo stesso e approvato da parte del Coordinamento regionale.

Art. 21
(Sezioni Comunali)
1. Tra gli aderenti della “Stella Alpina” si costituiscono localmente le Sezioni comunali e/o intercomunali che eleggono al loro interno il Presidente ed il Direttivo di sezione attraverso una votazione con la quale ogni aderente può esprimere un solo nominativo, scelto tra gli aderenti della sezione.

2. Compito precipuo della sezione comunale o intercomunale è quello di seguire l’attività politico-amministrativa locale, rappresentando le istanze territoriali del Movimento.

3. Le sezioni comunali o intercomunali sono autonome per quanto riguarda la propria organizzazione interna.

4. Le sezioni comunali o intercomunali approvano le candidature per le elezioni comunali.

5. In caso di grave malfunzionamento della loro attività in contrasto con lo Statuto sulla base della gravità dei fatti accertati, le Sezioni saranno sciolte, chiuse, sospese o commissariate. Tale determinazione verrà assunta dal Coordinamento regionale.

6. Le risorse finanziarie delle Sezioni sono garantite dal Movimento secondo quanto previsto dall’art. 17.

Art. 22
(Aree tematiche)
1. Le aree tematiche sono costituite dal Coordinamento regionale e si strutturano in forma permanente e/o a progetto, al fine di operare su temi specifici di natura programmatica e amministrativa; contribuiscono alla elaborazione dei programmi e delle iniziative del movimento.

2. Alle stesse possono partecipare anche esterni che intendono limitare la loro partecipazione allo specifico impegno tematico.

Art. 23
(Regolamento interno)
Il Regolamento interno è approvato dal Coordinamento regionale al fine di dare piena attuazione al presente Statuto negli aspetti non specificatamente disciplinati dallo stesso.

Art. 24
(Convocazione e validità delle sedute)
1. Le sedute degli organi della “Stella Alpina” sono valide se è presente la metà più uno degli aventi diritto al voto che deliberano utilmente a maggioranza dei presenti. Di ciascuna seduta dovrà essere redatto apposito processo verbale che deve essere reso disponibile agli aventi diritto dei rispettivi organi, presso la segreteria entro 10 giorni dalla convocazione dell’organo.

2. Qualora non si raggiungesse la validità delle sedute, le stesse saranno valide, in 2ª convocazione, da tenersi automaticamente mezz’ora dopo con la presenza di 1/3 degli aventi diritto, arrotondati per eccesso.

3. Il voto è di norma palese; è segreto se richiesto dalla maggioranza dei presenti.

4. Non è mai ammesso il voto per delega.

5. Tre assenze consecutive senza giustificato motivo comportano la decadenza dall’organismo di appartenenza, che provvederà alla relativa sostituzione.

6. Le sedute sono convocate di norma almeno cinque giorni prima per iscritto o tramite email o fax o sms, con allegato ordine del giorno, data, ora e luogo dell’adunanza. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire con un preavviso di almeno 24 ore.

Art. 25
(Risorse finanziarie)
1. Le entrate sono costituite da:

a) quote di adesione degli iscritti;
b) contributi volontari di aderenti e simpatizzanti;
c) contributo previsto dagli Amministratori eletti della “Stella Alpina”, ai sensi dell’art. 8 comma 2 lettera g del presente Statuto;
d) ogni altro contributo previsto da norme di legge;
e) ogni altro ricavo proveniente da alienazioni di beni mobili ed immobili.

Art. 26
(Bilancio)
1. Annualmente il Segretario amministrativo/tesoriere provvede alla redazione del bilancio consuntivo di esercizio del movimento in conformità della normativa speciale in materia di partiti politici, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredato da una relazione sulla gestione.

2. Il bilancio è pubblicato sul sito del Movimento Stella Alpina, ai sensi delle vigenti norme.

Art. 27
(Collegio sindacale)
1. La segreteria regionale nomina il Collegio sindacale composto di tre membri indicandone il Presidente. I sindaci devono essere scelti tra i soggetti iscritti allo speciale albo dei revisori contabili, presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

2. Per quanto concerne i doveri ed i poteri del Collegio sindacale trovano applicazione in quanto compatibili le norme di cui agli artt. 2403 e 2403 bis del Codice civile.

Art. 28
(Tutela dati personali)
Nella gestione dei dati personali, la Stella Alpina attua i principi di cui alla legge 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni, nonché i provvedimenti adottati dall’autorità garante.

Art. 29
(Norma di rinvio)
Per quanto non espressamente previsto dallo Statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

Art. 30
(Modifiche statutarie)
Il presente Statuto può essere modificato, per esigenze nuove ed urgenti, dal Coordinamento con voto favorevole della maggioranza qualificata di 2/3 (due terzi) degli aventi diritto al voto, ivi incluse le eventuali modifiche o richieste avanzate dalla Commissione di Garanzia degli Statuti e per la Trasparenza e per il Controllo dei Rendiconti dei Partiti Politici.

approvato il 7 maggio 2016 dal 5° Congresso di Stella Alpina

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