Il Consiglio Valle, convocato in sessione straordinaria, mercoledì 15 settembre 2021, per trattare la tutela delle prerogative costituzionali e funzioni dell’Assemblea e dei Consiglieri, è iniziato con una relazione del Consigliere Pierluigi Marquis (SA-AV), che ha introdotto l’argomento.
«La dinamica è stata dettata dal deposito della sentenza della terza Sezione centrale di Appello della Corte dei conti relativa alla vertenza “Casa da gioco” pubblicata a distanza di nove mesi dall’udienza nel pieno della stagione estiva, ovvero il 30 luglio scorso – ha specificato il Consigliere Marquis -. In questa circostanza la temporizzazione imposta dalla legge per l’eventuale impugnativa della sentenza presso la Corte Costituzionale ha condizionato l’approccio politico alla questione. Ringrazio quindi la Presidenza del Consiglio per aver accolto la sollecitazione dei richiedenti e per la disponibilità fornita unitamente alla Conferenza dei Capigruppo nel fissare la convocazione odierna.»
«La sentenza produce gravi effetti su due livelli: quello personale e quello politico – ha aggiunto -. Sulla sfera personale e umana incide, e dico ingiustamente, su 18 Consiglieri ed ex Consiglieri regionali che si sono assunti la responsabilità, così come espressamente previsto dal mandato politico all’epoca ricevuto, di sostenere in una fase delicata della sua storia la Casa da gioco. Ma è bene chiarire, proprio per evitare fraintendimenti, che la richiesta di convocazione di questo Consiglio nulla ha a che vedere con la posizione personale dei singoli soggetti, che avranno tutte le possibilità di adire la Corte di Cassazione, anche singolarmente, per fare valere i propri diritti e le proprie ragioni.»
«Per quanto riguarda la sfera politica – ha proseguito Marquis -, l’attenzione va doverosamente dedicata al riverbero che questa sentenza ha e avrà sullo status e sull’esercizio delle funzioni del Consigliere regionale e quindi, in definitiva, sul funzionamento e sulla stessa ragion d’essere delle Assemblee legislative regionali. E per quanto ci riguarda, la vicenda assume una valenza ancor maggiore considerando lo Statuto speciale di Autonomia attribuito alla nostra Regione da apposita legge costituzionale. In particolare, desta preoccupazione la mortificazione dell’istituto dell’insindacabilità, ovvero la guarentigia prevista dall’art. 24 del nostro Statuto (“I Consiglieri regionali non possono essere perseguiti per le opinioni espresse o i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni”), finalizzata a garantire la copertura e piena autonomia nelle scelte politiche connesse al mandato di consigliere.»
«La sentenza produce pregiudizio alla futura ‘amministrabilità’ della nostra regione, poiché se questo precedente fondato su un “giudizio soggettivo” sarà confermato e farà giurisprudenza, c’è da domandarsi legittimamente come sarà possibile, d’ora in avanti, fare delle scelte politiche, anche coraggiose, in una realtà montana caratterizzata da piccoli numeri e in cui i rapporti costi/benefici debbono essere inevitabilmente letti e valutati diversamente rispetto alle più grandi realtà urbane? In forza di questa preoccupazione, i gruppi consiliari si sono fatti carico di acquisire il parere tecnico predisposto dal Prof. Avv. Giovanni Guzzetta, reso a disposizione dell’Aula, che ben inquadra la sentenza sotto il profilo costituzionale e statutario e che indica i possibili profili di lesione dell’Autonomia speciale valdostana, garantita da norma di rango costituzionale.»
«Nel caso di specie siamo di fronte a un atto di indirizzo politico, ovvero una deliberazione assunta dalla massima Assemblea legislativa e decisionale della Regione, sostenuto all’epoca da un’intera maggioranza politica contrastato da soli due voti contrari, preso su proposta e richiesta della governance della Casinò de la Vallée Spa, con parere peraltro positivo del collegio sindacale della società. Oltre a questo, preme sottolineare che l’atto di indirizzo politico contestato era stato predisposto dalle strutture regionali competenti a seguito di opportuna e approfondita istruttoria, culminata con il rilascio del parere di legittimità nel merito da parte del dirigente regionale competente e senza che il provvedimento registrasse alcuna segnalazione di illegittimità nemmeno da parte dell’Ufficio legislativo della Presidenza del Consiglio regionale. Infine, la deliberazione demandava alla finanziaria regionale Finaosta Spa, organismo professionalmente qualificato per lo svolgimento di tale incarico, la definizione e la trasformazione della manifestata volontà politica in atto concretamente gestionale.»
«Insomma, si è trattato di un atto dall’iter assolutamente trasparente, non contestato nella sua legittimità, ma censurato meramente sotto il profilo dell’opportunità, valutazione che, nell’ambito di una democrazia rappresentativa, questo è bene tenerlo sempre a mente, dovrebbe rientrare unicamente nella sfera di competenza dell’elettore e non di chi si è aggiudicato un concorso. E proprio per questo, si tratta di un precedente molto pericoloso poiché replicabile a qualsiasi altra materia di competenza e a qualsiasi altra assemblea regionale, provinciale e/o comunale, in quanto questo approccio mette in grave discussione lo status e l’autonomia di un eletto in qualsivoglia assemblea rappresentativa. Tra l’altro voglio ricordare che la Sezione di controllo della Corte dei Conti, che negli anni tra il 2012 e il 2015, mai ha sollevato alcunché sulla materia.»
«Dalla sentenza emergono quindi elementi di forte preoccupazione per il ruolo politico degli eletti, arrivando addirittura a prefigurare, così come affermato dal Prof. Guzzetta nel parere a noi reso, che l’insindacabilità e la sindacabilità degli atti non abbiano affatto confini netti una dall’altra, potendosi allargare o restringere a seconda delle singole sentenze pronunciate dai diversi organi giurisdizionali. Che sia una questione assai complessa, lo conferma il fatto che questo istituto non è applicabile automaticamente soltanto agli atti legislativi e agli atti politici, bensì è applicabile, secondo lo scrutinio di meritevolezza, anche agli atti amministrativi nell’eventualità in cui questi costituiscano esercizio di funzioni tipiche del Consiglio, a cominciare da quella di indirizzo politico. La questione è quindi molto più complessa di quello che qualcuno, nei giorni scorsi, ha inteso liquidare in poche parole, poiché ci sono implicazioni di natura sia costituzionale che statutaria che meritano di essere sollevate e approfondite ai più alti livelli, visto e considerato il potenziale impatto che queste, d’ora in avanti, potrebbero avere non soltanto sul Consiglio Valle, ma su qualsiasi altra assemblea rappresentativa e sui relativi eletti.»
Il Consigliere Marquis ha quindi annunciato il deposito di una risoluzione, «che prevede nell’impegnativa di portare la questione all’attenzione delle più alte autorità dello Stato e nel contempo di attivare l’impugnativa alla Corte Costituzionale per conflitto di attribuzione nei confronti della sentenza della terza Sezione centrale di Appello della Corte dei conti.»