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03 febbraio 2012
Comune di Allein
Allein, piccolo comune con la banda larga per tutti
31 gennaio 2012
Comune di Aosta
Aosta, a metà febbraio partirà il Cityporto. Il servizio di trasporto delle merci non deperibili nel centro storico sarà gestito da una ditta biellese.
26 gennaio 2012
Ivat
Artigianato: i migliori "pezzi" fiera S.Orso esposti al MAV
26 gennaio 2012
Comune di Aosta
Aosta, Consiglio comunale compatto per dire "no alla criminalità organizzata"
21 gennaio 2012
Assessorato Regionale Opere Pubbliche
Progetto - Firmata la convenzione tra Regione e Anas. I lavori dureranno un anno e mezzo. Diciannove milioni per l'ingresso di Aosta
21 gennaio 2012
Comune di Verrès
Un progetto per promuovere il territorio coinvolgendo coltivatori e ristoratori locali. Verrès scommette sulla Sagra della Zucca
STELLA ALPINA Movimento Politico della Valle d'Aosta

STATUTO

MOVIMENTO “STELLA ALPINA”

ART. 1
FINALITA’

Movimento politico, autonomista e federalista, la "Stella Alpina" ha per finalità la tutela e il rafforzamento dell’Autonomia speciale valdostana, nel contesto di uno Stato Italiano unitario e federale e nella prospettiva di una vera Europa dei popoli, nel solco delle sue radici cristiane, in cui trovino particolare sostegno le minoranze etnico-linguistiche.

Sul piano istituzionale riconosce il valore insostituibile dello Statuto speciale quale fondamento dell’Autonomia regionale.

Sul piano culturale, dove si situano i valori storici dell’Autonomia valdostana, riconosce nel bilinguismo un valore per tutta la Comunità, da mantenere e potenziare nei modi più opportuni. Ne rifiuta però ogni strumentalizzazione ed è assolutamente contraria ad ogni tentativo di suddivisione linguistica dei cittadini valdostani. Si impegna a mantenere la montagna viva, in cui la natura difesa e rispettata è comunque funzionale a chi la abita e a chi la lavora.

Sul piano sociale ritiene necessario valorizzare la famiglia, cellula fondamentale della società, quale “ambito di formazione di comportamenti solidaristici” e come “unità di servizi primari”. Riconosce e s'impegna a valorizzare il ruolo del terziario sociale e del volontariato.

Sul piano economico ritiene che vada potenziata al massimo l’imprenditorialità locale e l’utilizzo di tutte le risorse umane, culturali e finanziarie della Valle d’Aosta, promuovendo una politica regionale di incentivazione, che trasformi l’Amministrazione regionale sempre più in ente programmatore e sempre meno in ente gestore di attività economiche.

Nel metodo intende ispirare ogni propria azione al principio di sussidiarietà, riconoscendone sia l’aspetto verticale legato ai compiti delle varie istituzioni, sia quello orizzontale legato alla libera affermazione delle diverse realtà sociali.

Gli obiettivi fondamentali, il programma e l’azione per realizzare tali finalità sono stabiliti dal Congresso Regionale e potranno essere conseguiti anche attraverso un patto federativo con altri movimenti locali, nazionali e sovranazionali che abbiano quale scopo il raggiungimento dell’Autonomia dei popoli attraverso il federalismo.

ART. 2
SIMBOLO

Simbolo del Movimento è una stella  alpina stilizzata di colore bianco con il cuore giallo, in campo blu, circondata da dodici stelle gialle con in basso una bandiera di colore rosso nero e la scritta “Vallée D’Aoste” ed in alto la scritta “Stella Alpina”.


ART. 3
L’ADESIONE

L’adesione alla “Stella Alpina” avviene con una sottoscrizione di impegno a rispettare i contenuti del presente Statuto.

ART. 4
MODALITA’ PER LE ADESIONI

Le adesioni si raccolgono annualmente nel corso di incontri sul territorio o presso le sedi del Movimento.

Le domande di prima adesione devono essere presentate di norma al Presidente della sezione del comune di residenza o di domicilio oppure al Presidente del movimento.

L’adesione avviene con la sottoscrizione prevista dall’art. 3.
L’accettazione è deliberata dalla sezione del comune o dalla segreteria del Movimento ed è perfezionata dal versamento di un contributo libero a partire da una quota minima fissata dal Coordinamento regionale

Ad ogni aderente viene rilasciata copia dell’adesione con l’indicazione del contributo versato.

Il rinnovo delle adesioni, di norma, ha inizio il 1° gennaio e termina il 30 aprile di ogni anno. Negli anni in cui viene convocato il Congresso regionale esse possono essere protratte, con decisione del Coordinamento regionale, fino al 15° giorno precedente la convocazione del Congresso.

Possono esercitare il diritto all’elettorato attivo e passivo all'interno del Movimento solamente coloro che ne hanno sottoscritto l'adesione entro il 31 dicembre dell’anno precedente. Salvo quanto previsto nel comma precedente.

ART. 5
REQUISITI

Possono aderire alla “Stella Alpina” coloro che, oltre a quanto previsto dagli articoli precedenti, ne sottoscrivono i principi politico-programmatici, hanno compiuto i 16 anni di età e non sono stati privati dei diritti civili.

Non possono aderire alla “Stella Alpina” coloro che sono iscritti ad altri movimenti o partiti politici o si pongono in contrasto con le norme del codice deontologico.

ART. 6
DIRITTI

Ogni aderente al Movimento ha il diritto:

- di partecipare all’attività del Movimento e di concorrere alla elezione attiva e passiva dei relativi organi statutari, nel rispetto di quanto stabilito dall’ultimo comma del precedente art. 4;
- di contribuire liberamente alla determinazione della linea politica e dell’elaborazione programmatica del movimento prendendo parte alle discussioni e deliberazioni degli organi cui è iscritto;
- essere candidato alle elezioni politiche ed amministrative, nel rispetto delle norme del presente Statuto e dei deliberati degli organi della “Stella Alpina”.

ART. 7
DOVERI

Ogni aderente è tenuto all’osservanza dello Statuto, dei regolamenti e dei deliberati degli organi statutari e deve concorrere alla loro attuazione ed a quella del programma e della linea politica.
In particolare è tenuto a:

a) partecipare attivamente assolvendo ai compiti affidatigli e svolgendo azione di presenza politica negli ambienti nei quali vive e opera;
b) astenersi da azioni e da atteggiamenti che possano causare danno alla forza politica;
c) tenere nei confronti degli altri aderenti un comportamento improntato al rispetto della dignità e della personalità di ciascuno;
d) rispettare le norme di convivenza democratica e i diritti delle minoranze;
e) accettare, rispettare e far rispettare le decisioni regolarmente assunte dagli organi del movimento;
f) sottoscrivere, se candidato nelle liste del Movimento “Stella Alpina”, l’impegno a rimanere, in caso di elezione, aderente alla “Stella Alpina” per l’intera durata del mandato; in caso contrario a dimissionare anche dall’incarico ricoperto.
g) versare al Movimento, se eletto nelle liste della Stella Alpina o dalla stessa indicato per la nomina a cariche politiche o amministrative, una percentuale, stabilita dalla segreteria, degli emolumenti percepiti in funzione delle cariche ricoperte.

ART. 8
SIMPATIZZANTI

Possono partecipare alla vita del Movimento coloro che:
- professano i principi e perseguono le finalità del Movimento;
- non sono iscritti ad altri movimenti o partiti politici;
- sono scelti dal Coordinamento Regionale a maggioranza assoluta dei suoi membri nel limite del 5% degli aderenti.

I simpatizzanti esercitano gli stessi diritti e doveri degli aderenti con l’esclusione dell’elettorato attivo e passivo per gli organi del Movimento.

ART. 9
GLI ORGANI

a) Il Congresso regionale;
b) il Presidente del Movimento;
c) il Segretario Politico;
d) il Coordinamento regionale;
e) la Segreteria;
f) il Consiglio dei Comuni,
g) il Coordinatore del Consiglio dei Comuni
h) la Commissione Regionale dei Garanti.

ART. 10
IL CONGRESSO REGIONALE

Al Congresso regionale partecipano gli aderenti ed i simpatizzanti della “Stella Alpina”.

Il Congresso regionale può essere ordinario o straordinario.

Il Congresso regionale ordinario è convocato di norma, ogni tre anni:


a) per definire la linea politica del Movimento;
b) per definire eventuali indirizzi programmatici;
c) per eleggere il Presidente del movimento;
d) per eleggere il Segretario Politico;
e) per eleggere il Coordinamento regionale;
f) per approvare o modificare lo Statuto.

In casi eccezionali, ritenuti tali dalla maggioranza dei 2/3 dei componenti il Coordinamento, il Congresso ordinario può essere differito di un anno. Il Congresso regionale può essere altresì convocato in sessione straordinaria su richiesta del Coordinamento regionale a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti.

 


ELEZIONI DEL PRESIDENTE DEL MOVIMENTO, DEL SEGRETARIO POLITICO E DEL COORDINAMENTO

Le liste congressuali per l’elezione del Presidente, del Segretario Politico e del Coordinamento sono composte da un minimo di 40 candidati capeggiati dai candidati alla carica di Presidente e Segretario Politico che, in ogni caso, risultano eletti nel Coordinamento.

Le liste vanno depositate presso la sede regionale della “Stella Alpina” almeno 3 giorni prima del Congresso regionale e presentate da almeno 50 sottoscrittori aderenti al Movimento, non candidati e non sottoscrittori di alcuna altra lista.

L’elezione avviene in votazione segreta. In caso di unica lista l’elezione può avvenire con voto palese.

Ogni aderente può esprimere un massimo di 10 preferenze nella lista votata.

Sono eletti Presidente del Movimento e Segretario Politico i candidati la cui lista ottiene la maggioranza dei voti.

L’assegnazione dei rappresentanti avviene con metodo proporzionale fra le liste.
Alla lista con più voti vengono comunque assegnati almeno 40 rappresentanti.
In caso di parità di preferenze è eletto nel Coordinamento il candidato che precede nell’ordine progressivo della propria lista.

ART. 11
IL PRESIDENTE DEL MOVIMENTO

Il Presidente della Stella Alpina è garante dello Statuto. Convoca e presiede il Congresso. Convoca e presiede il Coordinamento e ogni altra Assemblea ritenuta utile per l’informazione e la partecipazione dei propri aderenti e simpatizzanti, alla vita del Movimento.

Fa parte come membro di diritto del Coordinamento regionale e della Segreteria regionale.

In caso di assenza o di impedimento del Segretario Politico e dei Vice Segretari , ne svolge le funzioni.

ART. 12
IL SEGRETARIO POLITICO

Il Segretario Politico rappresenta la forza politica nella Regione, cura i rapporti con gli organismi politici, sociali ed economici regionali, nazionali e sovranazionali.

Convoca  e presiede  la Segreteria e impartisce le direttive in base ai propri  deliberati.

Non può svolgere le funzioni di Segretario Politico chi ricopre la carica di Parlamentare, di Amministratore regionale, di Sindaco di Aosta.

Il Segretario Politico  decade per incompatibilità, per dimissioni o per mozione di sfiducia presentata e votata da almeno 2/3 dei componenti il Coordinamento regionale.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne svolge le funzioni.

ART. 13
IL COORDINAMENTO REGIONALE

E’ composto da 75 membri eletti dal Congresso regionale, oltre il Presidente, il Segretario Politico, i due Vice Segretari Politici, il Segretario Amministrativo, il Segretario Organizzativo, i Sindaci aderenti al Movimento e i rappresentanti del Gruppo Giovani e del Gruppo Femminile.
Partecipano alle riunioni, senza diritto di voto se non eletti nel Coordinamento, i seguenti rappresentanti:  Coordinatore del Consiglio dei Comuni, Parlamentari, Consiglieri regionali, Capogruppo e Assessori del Comune di Aosta, il Presidente della Sezione di Aosta ed i membri della Commissione regionale dei Garanti.

COMPITI:

1) Nomina su proposta del Segretario Politico:
i due Vice Segretari del Movimento,  il Segretario Amministrativo, il Segretario Organizzativo, scelti anche tra non appartenenti al Coordinamento stesso.
2) Elegge la Segreteria regionale.
3) Approva il Bilancio e il Conto consuntivo del Movimento.
4) Approva su proposta della Segreteria regolamenti di organizzazione e funzionamento.
5) Approva, su proposta della segreteria, il codice deontologico per identificare casi e comportamenti, che possano determinare conseguenze negative per la natura, il prestigio, l’immagine o per le posizioni politiche del Movimento e, in relazione ad essi, stabilire misure, anche di carattere cautelativo, che si riflettono sulla condizione di aderente o sull’esercizio dei diritti ad essa collegati.
6) Verifica e determina eventuali finalità politiche o ideali contrastanti.
7) Nomina i componenti della Commissione dei Garanti.
8) Indice i congressi ordinari e straordinari.
9) Nomina eventuali commissioni per l’esame di specifiche tematiche.
10) Svolge il ruolo propositivo ed ispettivo sui temi politico-amministrativi.
11) Stabilisce modi e mezzi per divulgare e pubblicizzare gli obiettivi e l’attività della “Stella Alpina”.
12) Provvede alla sostituzione, per subentro del primo escluso della lista di appartenenza, qualora esista, dei propri membri decaduti per qualsiasi motivo nonché di quelli della segreteria e della commissione dei garanti. Può decidere su eventuali cooptazioni.

ART. 14
LA SEGRETERIA

COMPOSIZIONE:

Ne fanno parte:
- il Presidente del Movimento; 
- il Segretario Politico;
- i due Vice Segretari Politici; 
- 12 membri nominati dal Coordinamento regionale e scelti al suo interno; 
- il Segretario Amministrativo
- il Coordinatore del Consiglio dei Comuni
- il Capogruppo regionale
- il Segretario Organizzativo (senza diritto di voto)
- il rappresentante del Gruppo Giovani (senza diritto  di voto)
- il rappresentante del Gruppo Femminile (senza diritto  di voto)

Essa deve riunirsi almeno una volta al mese.

COMPITI:

1) Concretizza il programma politico e le attività nel rispetto degli indirizzi definiti dal Congresso regionale, dal Consiglio dei Comuni e dal Coordinamento regionale.
2) Coadiuva il Segretario Politico nei rapporti con le altre forze politiche.
3) Può, per eccezionali motivi di urgenza, deliberare su competenze proprie del Consiglio dei Comuni e del Coordinamento regionale che devono comunque ratificarne le decisioni entro 15 giorni.
4) Definisce gli incarichi di nomina regionale o comunale, sentiti i rispettivi gruppi consiliari.
5) Assume le misure disciplinari, previste dal codice deontologico, nei confronti di chi lede il prestigio della forza politica.
6) Assicura la costituzione del Consiglio dei Comuni determinando il numero dei rappresentanti spettanti ad ogni Comune.
7) Determina l’ammontare di eventuali rimborsi spettanti alle cariche del Movimento per l’esercizio delle loro funzioni.
8) Può decidere su eventuali cooptazioni.

ART. 15
IL CONSIGLIO DEI COMUNI

E’ organo di coordinamento e di rappresentanza delle diverse esigenze delle comunità locali e di confronto permanente con il Coordinamento regionale ed il Gruppo Consiliare. Nomina il Vice-Coordinatore e il Segretario su proposta del Coordinatore.

E’ composto di norma da rappresentanti di tutti i 74 Comuni.

COMPITI:

1) elaborare proposte al Coordinamento regionale relative alle problematiche degli enti locali garantendo il coinvolgimento degli amministratori locali, almeno a livello di Comunità Montana;
2) esaminare la posizione del Movimento sulle principali tematiche riguardanti la comunità valdostana;
3) ratificare il programma e le candidature per le elezioni regionali, nazionali ed europee, predisposti dal Coordinamento regionale.
Il Consiglio non potrà ratificare candidature all’elezione del Consiglio Regionale della Valle d’Aosta di Consiglieri Regionali uscenti che abbiano già espletato due interi mandati elettorali consecutivi da eletti nelle liste della Stella Alpina

Saranno gli aderenti delle sezioni comunali ed intercomunali che dovranno nominare, per ogni comune, i propri rappresentanti nel “Consiglio dei Comuni” in base ad un parametro basato sul consenso ottenuto dal Movimento in occasione delle ultime elezioni regionali così definito:
• da     1    a         50 consensi    1 componente
• da   51    a       100 consensi    2 componenti
• da 101    a       200 consensi    3 componenti
• da 201    a       300 consensi    4 componenti
• da 301    a       400 consensi    5 componenti 
• da 401    a       600 consensi    6 componenti
• da 601    a       800 consensi    7 componenti
• da 801    a   1.000 consensi    8 componenti
• oltre i           1.000 consensi  10 componenti
• oltre i           2.500 consensi  30 componenti  

Alle riunioni partecipano, senza diritto di voto, i componenti eletti nella Segreteria.
Sarà compito della competente sezione comunale o intercomunale sostituire i membri decaduti per qualsiasi motivo.

ART. 16
IL COORDINATORE DEL CONSIGLIO DEI COMUNI

E’ eletto Coordinatore del Consiglio dei Comuni, il candidato che ottiene la maggioranza dei voti dei rappresentanti del Consiglio dei Comuni. Il voto è di norma segreto. Può essere palese nel caso di unica candidatura.

Il Presidente ha i seguenti compiti:
- proporre l’elezione del Vice Coordinatore e del Segretario del Consiglio dei Comuni;
- presiedere, con diritto di voto, il Consiglio dei Comuni.
- convocare e presiedere il Congresso regionale in caso di assenza o impedimento del Presidente della Stella Alpina e del Segretario Politico.

ART. 17
LA COMMISSIONE REGIONALE DEI GARANTI

1) La Commissione regionale dei Garanti è composta da 5 membri: il Presidente del Movimento, che la presiede, e quattro membri nominati dal Coordinamento regionale, scelti anche all’esterno della “Stella Alpina” tra persone di provata capacità.
2) Alla commissione che avrà mandato triennale sono assegnati i seguenti compiti:
a) garantire a tutti gli aderenti il corretto rispetto dello Statuto del Movimento della “Stella Alpina”
b) vigilare sulla regolarità delle adesioni e decidere sui relativi ricorsi;
c) decidere su tutti i ricorsi inoltrati dagli aderenti per i quali costituisce il massimo grado di giudizio ammesso.
d) vigilare sul rispetto del codice deontologico
e) presentare una relazione annuale al Coordinamento regionale.

ART. 18
GRUPPO GIOVANI

E’ facoltà della “Stella Alpina” di favorire la costituzione del Gruppo Giovani della “Stella Alpina” stessa, il cui Statuto sarà approvato dall’assemblea del Gruppo Giovani e approvato dal Coordinamento regionale.

ART. 19
GRUPPO FEMMINILE

E’ facoltà della “Stella Alpina” di favorire la costituzione del Gruppo Femminile della “Stella Alpina” stessa, il cui Statuto sarà approvato dall’assemblea del Gruppo stesso e approvato dal Coordinamento regionale.

ART. 20
SEZIONI COMUNALI

Tra gli aderenti della “Stella Alpina” si costituiscono localmente le Sezioni comunali e/o intercomunali che eleggono al loro interno il Presidente ed il Direttivo di sezione e nominano i loro rappresentanti nel Consiglio dei Comuni, attraverso una votazione con la quale ogni aderente può esprimere un solo nominativo, scelto tra gli aderenti della sezione.
Nel caso di una sezione intercomunale i rappresentanti nel Consiglio dei Comuni verranno nominati per ogni singolo comune appartenente alla sezione intercomunale.
Compito precipuo della sezione comunale o intercomunale è quello di seguire l’attività politico-amministrativa locale, rappresentando le istanze territoriali del Movimento.

Le sezioni comunali o intercomunali sono autonome per quanto riguarda la propria organizzazione interna.

ART. 20 bis
AREE TEMATICHE

Le aree tematiche sono costituite dal Coordinamento regionale e si strutturano in forma permanente e/o a progetto, al fine di operare su temi specifici di natura programmatica e amministrativa; contribuiscono alla elaborazione dei programmi e delle iniziative del movimento.
Alle stesse possono partecipare anche esterni che intendono limitare la loro partecipazione allo specifico impegno tematico.


ART. 20 tern
REGOLAMENTO INTERNO

Il Regolamento interno è approvato dal Coordinamento regionale, entro 120 giorni dalla data di celebrazione del Congresso, al fine di dare piena attuazione al presente Statuto negli aspetti non specificatamente disciplinati dallo stesso.
 

ART. 21
VALIDITA’ DELLE SEDUTE

Le sedute degli organi della “Stella Alpina” sono valide se è presente la metà più uno dei componenti eletti che deliberano utilmente a maggioranza dei presenti. Di ciascuna seduta dovrà essere redatto apposito processo verbale che deve essere reso disponibile agli aventi diritto dei rispettivi organi, presso la segreteria entro 10 giorni dalla convocazione dell’organo.
Qualora non si raggiungesse la validità delle sedute, le stesse saranno valide, in 2ª convocazione, da tenersi automaticamente un’ora dopo con la presenza di 2/5 degli aventi diritto, arrotondati per eccesso.
Il voto è di norma palese; è segreto se richiesto dalla maggioranza degli appartenenti all’organo aventi diritto di voto, fatto salvo quanto diversamente stabilito.

Non è mai ammesso il voto per delega.

Tre assenze consecutive senza giustificato motivo comportano la decadenza dall’organismo di appartenenza, che provvederà alla relativa sostituzione.

ART. 22
RISORSE FINANZIARIE

Le entrate sono costituite da:

a) quote di adesione degli iscritti;
b) contributi volontari di aderenti e simpatizzanti;
c) contributo degli Amministratori della “Stella Alpina” eletti o nominati;
d) eventuali contributi previsti dalla legge;
e) ogni altro ricavo proveniente da alienazioni di beni mobili ed immobili.

ART. 23
MODIFICHE STATUTARIE

Il presente Statuto può essere modificato, per esigenze nuove ed urgenti, dal Coordinamento con voto favorevole della maggioranza qualificata di 2/3 (due terzi) degli aventi diritto al voto.

Tali modifiche dovranno essere ratificate dal primo Congresso successivo utile.

ART. 24
NORMA TRANSITORIA

In sede di prima applicazione del presente Statuto, il Presidente della Stella Alpina, viene eletto dal Congresso su proposta del Segretario Politico

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Stella Alpina, movimento politico della Valle d'Aosta